IL RETTORE
    Visto lo statuto dell'Universita'  degli  studi  La  Sapienza  di
Roma,  approvato  con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2319, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
    Visto il D.P.R. 28.10.1991;
    Visti i DD.IL.vi n. 502 del 30.12.1992 e n.  517  del  7.12.1993,
recanti  il  riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della L. n. 421 del 23.10.1992
    Visto il D.P.R. 12.4.1994;
    Visto il D.P.R. 6.5.1994.
    Visto il D.I. 24.7.96;
    Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale
                              Decreta:
    Lo statuto dell'Universita' degli  studi  La  Sapienza  di  Roma,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come segue:
    l'art. 19 del Titolo X dello Statuto edizione  1994/95,  relativo
al  Corso  di Diploma Universitario in Scienze infermieristiche della
Facolta' di Medicina  e  Chirurgia  e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente nuovo articolo:
                   CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                           NORME GENERALI
                              ART. 19.
    Art. 1 - Finalita', organizzazione, requisiti di accesso
    Nell'ordinamento universitario - Facolta' di Medicina e Chirurgia
sono  istituiti  i  seguenti  Corsi  di  Diploma  Universitario,  che
rilasciano i corrispondenti titoli di studio:
    1. Dietista
    2. Fisioterapista
    3. Igienista dentale
    4. Infermiere
    5. Logopedista
    6. Ortottista - assistente in oftalmologia
    7. Ostetrica/o
    8. Podologo
    9. Tecnico audiometrista
   10.Tecnico audioprotesista
   11. Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico
   12. Tecnico di Neurofisiopatologia
   13. Tecnico ortopedico
   14. Tecnico sanitario di Radiologia medica
    La formazione deve garantire, oltre ad  un'adeguata  preparazione
teorica,  un  congruo  addestramento  professionale  tecnico-pratico,
nella misura  eventualmente  stabilita  dalla  normativa  dell'Unione
Europea.
    I  corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame fi-
nale (Esame di Stato con valore abilitante) e  con  il  rilascio  del
relativo titolo professionale.
    Durante  il  corso  lo  studente  deve  conseguire  gli obiettivi
didattici teorici, pratici  e  di  tirocinio  stabiliti  nei  singoli
ordinamenti;  deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di
valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca.
    I Corsi sono attivati,  in  conformita'  ai  protocolli  d'intesa
stipulati  tra  le  Universita'  e  le Regioni, e si svolgono in sede
ospedaliera - Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali - e presso le
altre strutture del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  nonche'  presso
Istituzioni private accreditate.
    Le  strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi
stabiliti  per  ciascun  Corso  di  Diploma  Universitario  ai   fini
dell'accreditamento della struttura medesima.
    In  base  alla  normativa  dell'Unione Europea e con l'osservanza
delle relative specifiche norme, nonche' della  normativa  nazionale,
possono  essere  istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai
possessori del Diploma Universitario  e  finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione   degli  stessi  possessori  del  Diploma  per  quanto
riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni
di base ed in particolare:
    a. corsi rivolti  alla  formazione  complementare,  su  tipologie
stabilite  con Decreti del Ministro della Sanita', emanati secondo le
norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;
    b Corsi di perfezionamento ai sensi del  Decreto  del  Presidente
della  Repubblica n. 162/1982, con oneri per il SSN esclusivamente in
presenza di Convenzioni con le Regioni, secondo modalita'  concordate
tra le parti.
    Nel  Corso di Diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di
studi di livello universitario, sostenuti  in  Italia  o  all'estero,
relativamente  a  corsi  con  contenuti  teorici  e  pratici ritenuti
equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre  1990,  n.
341.  La  delibera  di  riconoscimento  dei  crediti  e' adottata dal
Consiglio  di  Corso  di  Diploma.  L'applicazione  della  norma  non
implica,  ai sensi delle direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni
di corso, ne' esime dal conseguire  il  monte-  ore  complessivo  per
l'accesso all'esame finale.
    Sulla  base delle indicazioni contenute nei piani regionali della
formazione e tenuto conto  delle  esigenze  sanitarie  nazionali,  il
numero  effettivo  degli  iscritti  a  ciascun  Corso  di  Diploma e'
determinato con Decreto del Ministero della Sanita' di  concerto  con
il   Ministero   dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica.
    Il decreto deve essere emanato entro  il  30  aprile  di  ciascun
anno.
    Il  numero  effettivo  degli  ammessi  ogni  anno non puo' essere
superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.
    Il numero massimo di iscrivibili per ciascun anno  di  corso,  in
relazione alle strutture convenzionate, e' cosi' stabilito:
        1. Dietista                                     posti  40
        2. Fisioterapista                               posti 185
        3. Igienista dentale                            posti  20
        4. Infermiere                                   posti 690
        5. Logopedista                                  posti  35
        6. Ortottista-assistente in oftamologia         posti   8
        7. Ostetrica/o                                  posti  40
        8. Podologo                                     posti  20
        9. Tecnico audiometrista                        posti   5
       10. Tecnico audioprotesista                      posti   5
       11. Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico   posti 100
       12. Tecnico di Neurofisiopatologia posti         posti
       13. Tecnico Ortopedico                           posti
       14. Tecnico sanitario di Radiologia              posti  60
    Sono  ammissibili  alle  prove per ottenere l'iscrizione al primo
anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria  di  secondo
grado di durata quinquennale.
    Qualora  il  numero  degli  aspiranti  sia superiore a quello dei
posti disponibili, l'accesso al primo anno del Corso di Diploma,  nel
limite  dei  posti  determinati,  e' subordinato al superamento di un
esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla  per  il
70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di
scuola  secondaria  superiore  in  misura  pari  al  30% del restante
punteggio complessivo.
    Il Consiglio di Corso di Diploma approva, con almeno sei mesi  di
anticipo  rispetto  alla  data  della  prova, gli argomenti sui quali
verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque  settori  di
cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.
    L'ammissione   al   Corso   avviene  previo  accertamento  medico
d'idoneita' psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche
del singolo profilo professionale.
    I  docenti  universitari,  a  cio'  destinati  dal  Consiglio  di
Facolta',   sono   titolari   d'insegnamento  nel  Corso  di  Diploma
Universitario. I docenti  non  universitari  del  SSN  sono  nominati
annualmente  dal  Rettore  senza oneri per l'Universita', su proposta
del Consiglio di  Corso  di  Diploma  e  delibera  del  Consiglio  di
Facolta'  e  nulla  osta  del  Direttore  generale della struttura di
appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti
dal legale rappresentante dell'Azienda.
    La   titolarita'   dei    corsi    di    insegnamento    previsti
dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata  di  norma a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle  strutture  presso  le
quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in possesso dei requisiti
previsti,  in  base  alla  tabella  di  equiparazione   tra   settori
scientifico-disciplinari,  di  cui  alla Legge 341/1990, e discipline
ospedaliere stabilite  con  Decreto  interministeriale  del  Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e Tecnologica e del
Ministro della Sanita'.
    Sono organi del Corso di Diploma:
    a) il Consiglio di  Corso  di  Diploma,  costituito  da  tutti  i
docenti del Corso;
    b)  il  Presidente del Corso, responsabile del medesimo; egli! e'
eletto ogni 3 anni tra i professori di  ruolo  di  prima  fascia  dai
membri del Consiglio di Corso di Diploma;
    c)   il   Coordinatore  dell'insegnamento  tecnico-pratico  e  di
tirocinio, nominato dal Consiglio di Corso di D.U. tra coloro che, in
servizio presso la struttura sede del Corso, sulla base  del  curric-
ulum   che  tiene  conto  del  livello  formativo  nell'ambito  dello
specifico profilo professionale, cui corrisponde il Corso.
    Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica
per  tre  anni,  e' responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e
del loro  coordinamento  con  gli  insegnamenti  teorico-scientifici,
organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede
l'attivita',  garantisce  l'accesso  degli  studenti  alle  strutture
qualificate come sede di insegnamenti tecnico- pratici.
    Il Consiglio  di  Corso  di  Diploma  individua  un  coordinatore
didattico  per  ciascun  anno di corso ed individua altresi' forme di
tutorato per la formazione tecnico-pratica.
    Il coordinamento organizzativo nelle sedi  non  universitarie  e'
demandato   ad   una   Commissione  mista  composta  da  due  docenti
universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente  di  II  livello
con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale.
    E'  istituito  un  Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la
valutazione  della  qualita'  dell'insegnamento  e   la   rispondenza
dell'attivita' dei Corsi di Diploma agli obiettivi didattici generali
di  ciascuno  di  essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio,
attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco,
della qualita' dei Corsi nelle sedi.
    L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'Universita'
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con decreto  del  Ministro
dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  di
concerto con il Ministero della Sanita'. L'Osservatorio e' costituito
da:
    - 3 esperti o funzionari ciascuno per il Ministero Universita'  e
Ricerca Scientifica e Tecnologica e per il Ministero della Sanita';
    -  2  rappresentanti  delle  Facolta'  di  Medicina  e Chirurgia,
designati dalla Conferenza  dei  Presidi  tra  i  responsabili  delle
strutture didattiche di D.U.;
    -   3  esperti  rappresentanti  delle  Regioni,  designati  dalla
Conferenza  permanente  dei   Presidenti   delle   Regioni,   tra   i
responsabili  delle  strutture  di  coordinamento organizzativo delle
strutture didattiche.
    L'Osservatorio e' integrato per l'attivita'  relativa  a  ciascun
corso  di diploma da un Presidente della relativa struttura didattica
e  da  un  rappresentante  dello   specifico   ordine,   collegio   o
associazione  professionale.  Il  Ministro  dell'Universita'  e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica procede alla costituzione  ed  alle
integrazioni   con   propri   decreti,   acquisite  le  designazioni.
L'Osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita'
di valutazione.
    In caso di verifica negativa, anche a seguito di  sopralluogo  in
sede  di  funzionari  ministeriali,  sono  dettate prescrizioni sulle
strutture  ed  attrezzature   o   sull'attivita'   didattica   e   di
addestramento  professionale  alle  quali  il  corso di diploma o sua
sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e  comunque  non  oltre
due  anni, trascorsi i quali senza che siano intervenuti i prescritti
adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.
    Art. 2 - Organizzazione didattica - verifiche di  profitto  esame
finale.
    La  frequenza  alle  lezioni,  alle  esercitazioni  pratiche,  ai
tirocinii e' obbligatoria e deve essere documentata  con  rilevazione
delle presenze e valutazione di merito in itinere.
    E'  altresi'  obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne
coordinano la formazione tecnico-pratica.
    Per essere ammesso all'esame finale di  diploma,  che  ha  valore
abilitante,  lo  studente  deve  aver regolarmente frequentato per il
monte ore complessivo previsto ed aver frequentato  i  singoli  corsi
integrati  per  un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto,
superato  tutti  gli  esami  previsti  ed  effettuato,  con  positiva
valutazione, i tirocinii prescritti.
    Lo  studente e' tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella
letteratura scientifica.
   In  caso  d'interruzione  della  frequenza  per   oltre   2   anni
accademici,  il  Consiglio  di  Corso  di Diploma puo' prescrivere la
ripetizione  di  parte  del  tirocinio  gia'  effettuato.   Cio'   e'
obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a 3 anni.
    Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva
valutazione  nei  tirocinii  puo' ripetere l'anno per non piu' di una
volta;  egli  e'  iscritto  fuori  corso   e   viene   collocato   in
sovrannumero.
    Il Consiglio di Corso di Diploma puo' predisporre piani di studio
alternativi,  con  diversa  distribuzione  dei  corsi  integrati  nei
semestri,  nonche'  approvare  piani   individuali   proposti   dallo
studente,  a  condizione che il peso relativo dell'area e del singolo
corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il
20%  da  quello  tabellare.  L'impegno  orario   che   deriva   dalla
sottrazione   eventuale  dai  singoli  corsi  integrati  puo'  essere
utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la  tesi
di Diploma.
    Le  attivita'  didattiche  sono ordinate in aree, che definiscono
gli obiettivi generali,  culturali  e  professionalizzanti.  Le  aree
comprendono   i  corsi  integrati,  che  definiscono  l'articolazione
dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che
debbono essere sostenuti; ai corsi integrati  afferiscono  i  settori
scientifico-disciplinari,  che  indicano  le  competenze  scientifico
professionali.
    Il peso relativo di ciascuna area  e'  definito  dal  numero  dei
crediti,  ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una
parte teorica, che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore.
    Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili  le
discipline ricomprese nei settori scientifico- disciplinari afferenti
al  corso integrato (Tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline
attengono unicamente la titolarita' dei Docenti e non danno  comunque
luogo  a  verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto
programmatorio del  Consiglio  di  Corso  di  D.U.  e  sono  in  tale
evenienza  inserite  nel  Manifesto annuale degli Studi, che e' anche
forma di pubblicizzazione dei Docenti.
    Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli  esami  per  i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
    Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre,
nei  periodi di sospensione delle lezioni.  Sessioni di recupero sono
previste, una nel  mese  di  settembre  (appello  autunnale)  ed  una
straordinaria  (appello  invernale). Nella sessione straordinaria non
possono essere sostenuti piu' di due esami.
    La  valutazione del tirocinio e' effettuata al termine di ciascun
anno accademico.
    Le attivita' di tutorato  sono  disciplinate  dal  Consiglio  del
Corso  di  Diploma.  Il  tutore e' responsabile delle attivita' a lui
affidate; egli contribuisce alla valutazione di  ciascun  periodo  di
tirocinio, nonche' alla formulazione del giudizio finale.
    L'esame  finale,  con  valore  di  Esame di Stato abilitante alla
professione, organizzato in 2 sessioni in periodi concordati su  base
nazionale, comprende:
    a)  una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande
a risposta multipla;
    b) la presentazione  di  una  dissertazione  scritta  (tesi),  di
natura   teorico-applicativa-sperimentale,   discussa   davanti  alla
Commissione d'esame di Diploma;
    c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacita' di
gestire  una  situazione  proposta  sotto  l'aspetto  proprio   della
professione;  la  prova  riguarda,  secondo l'area, una situazione di
tipo  assistenziale,   riabilitativo   tecnico   diagnostico   oppure
preventivo-socio-sanitario.
    La  commissione per l'esame finale e' composta da non meno di 7 e
non piu' di 11 membri nominati dal Rettore su proposta del  Consiglio
di  Corso  di  Diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza
del Collegio professionale, ove esistente.
    Le   date   delle   sedute   sono   comunicate    ai    Ministeri
dell'Universita'  e  della  Ricerca Scientifica e Tecnologica e della
Sanita', che inviano esperti come loro  rappresentanti  alle  singole
sessioni.
    Art. 3 - Norme generali relative agli ordinamenti tabellari
    Le  tabelle  A  e  B, che definiscono gli standards nazionali per
ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi
e  relativi  settori  scientifico  disciplinari   di   pertinenza   e
sull'attivita'  minima,  pratica  e di tirocinio, perche' lo studente
possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate  ed  aggiornate
dal   Ministro   dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con le proce-
dure di cui all 'art. 9 della Legge 341/90.
    La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per   le
strutture  accreditabili  e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 6 III comma del D.L.vo 502/92.
Art. 4 - Norme di passaggio
    A domanda degli interessati e previa la valutazione  del  curric-
ulum  formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non
abilitante di Diploma Universitario con  il  precedente  ordinamento,
oppure  di  Scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di
Scuole Universitarie o Regionali, e' consentito integrare detto esame
con  la  prova  scritta  e  la  prova  pratica  previste  dal   nuovo
ordinamento;  il  superamento  della prova ha la funzione di Esame di
Stato abilitante  alla  professione.  La  domanda  va  presentata  al
Rettore dell'Universita' presso cui si e' conseguito il titolo finale
o,  in  mancanza  di  Corso  di Diploma Universitario riconosciuto ai
sensi del presente ordinamento, presso altra Universita' nella  quale
si intende sostenere la prova.
    La valutazione del precedente curriculum e' effettuata sulla base
di    criteri   stabiliti   con   specifici   decreti   con   decreto
interministeriale  emanato  dal  Ministro  dell'Universita'  e  della
Ricerca  Scientifica  e Tecnologica di concerto con il Ministro della
Sanita'.
    La  Commissione  d'esame,  costituita  con  le  modalita'  di cui
all'art. 2, esprime una valutazione di idoneita' o non idoneita' allo
svolgimento dell'attivita'  professionale,  rimanendo  confermato  il
voto gia' conseguito.
    Qualora  il  curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli
interessati possono essere ammessi ad  integrare  preventivamente  la
formazione presso una struttura didattica accreditata.
    Sino  a quando non si procedera' alla definizione dei criteri per
l'accreditamento  delle  strutture  e  comunque  non   oltre   l'anno
accademico  1997/98  all'accreditamento  provvisorio  si provvede con
decreto dei Ministri dell'Universita' e della Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica  e  della  Sanita', su proposta delle Universita' e delle
Regioni.
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 24 ottobre 1996
                                                    Il rettore: TECCE